STATUTO dell’AVIS COMUNALE - MONOPOLI
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione
Avis Comunale di MONOPOLI, intitolata “ ANGELO MENGA “ è
costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente
e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in MONOPOLI, via VASCO n. 4 ed esplica
la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito
del Comune di MONOPOLI.
c.3 L’Avis Comunale di MONOPOLI, che aderisce all’AVIS Nazionale,
nonché all’Avis Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata
, è dotata di piena autonomia giuridica,patrimoniale e processuale
rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale – o equiparate
–medesime.
ART. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis
Comunale di MONOPOLI è un’associazione di volontariato, apartitica,
aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità,
religione, ideologia politica.
c.2 L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero
o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata,
anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione
di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore
di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al
fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà,
della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli
dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale - o equiparate - sovraordinate
alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale,
si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale
e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione
per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
d) Favorire l’incremento della propria base associativa
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
ART.3 – ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento
degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto,
l’AVIS Comunale - coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale
e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge
le seguenti attività:
a) Attività di chiamata ;convocazione nominativa e periodica dei soci,
secondo il calendario predisposto in accordo con il Centro Trasfusionale.
b) Attività di raccolta; presso scuole, parrocchie ed associazioni
locali secondo il calendario predisposto con il Centro Trasfusionale e laddove
questo non fosse disponibile con l’intervento di autoemoteca.
c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e
promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di
comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che
promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della
donazione del midollo osseo;
e) Promuove la
conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte
e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione
di riviste, bollettini e materiale multimediale;
f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate
dall’AVIS Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di
formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni
esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi
solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio
livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta,
attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte
quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione
può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive
marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 E’
socio dell’Avis Comunale (o equiparata) chi dona periodicamente il proprio
sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività
donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa
e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni
di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare
1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale o equiparata).
c.3 L’adesione all’Avis Comunale (o equiparata) da parte dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve
essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo
Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale (o equiparata) comporta
l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché
all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate .
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere
temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né
in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa
all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è
eleggibile alle cariche sociali.
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica
di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione,
senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente
statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque
per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1)
del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con
provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare
ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente,
il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie
dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile,
entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio
Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del
c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal
Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto
al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da
parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente
articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale
e Regionale - o equiparate - sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis
Comunale (o equiparata) può istituire un albo di benemeriti, nel quale
iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito
o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo
morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali
dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di
benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico
che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito
di attività associativa.
ART. 7 – ORGANI
c.1 Sono organi
di governo dell’Avis Comunale (o equiparata):
a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Comunale (o equiparata) il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea
Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto
della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda
di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le
Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché
le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e
rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea,
ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta,
da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria
almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione
del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché
per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere
di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis
Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi
dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario
il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci
o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero,
in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica
spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita
quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda
convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti
direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate
a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione
si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano
di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo
o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli
stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione
all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
ART.9 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota
di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo
Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali
per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea
Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio
Direttivo Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati
alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo
Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati,
j) la nomina dei liquidatori
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto,
alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili
né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio
Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea
Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio
interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che,
per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario
- i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione
e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due
volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente
per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema
di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e
in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un
terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato
necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario
già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto
della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori
spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente
almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma
o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei
consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta
eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica
statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale,
per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno
dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale
per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza
dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione
del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata
la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente
a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di
cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio
procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente
in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso
dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in
tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli
altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza
dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati,
nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima
e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile
od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto
necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore
Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi
e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute
del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano
trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un
Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con
apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenza del
Comitato medesimo –
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare
tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum
costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si
applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente
delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio
di Presidenza, al Comitato.
ART.11 - IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente,
eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis
Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte
ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio
Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne
l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che
dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo
di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie
di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli
alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà
essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato
dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito
dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi,
dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio
dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea
Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie
osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge
o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale
degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo
finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare,
per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale
ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse
ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio
Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli
Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato
di adeguata professionalità
ART.13 - PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio
dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili , ammonta
attualmente a complessivi [ 1.= (uno ) ] Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato
con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da
parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone
lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento
ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali
e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento,
all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione,
nel rispetto dei propri scopi
c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente
alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio
finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio
Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che
verrà ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale
degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
ART.15 – CARICHE
c.1 Tutte le
cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente
eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle
spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono
detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel
computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati
e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi
di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo
che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un
anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del
proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità
per più di due mandati consecutivi.
ART.16 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento
dell’Avis Comunale (o equiparata) può avvenire con delibera dell’Assemblea
Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo
in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte
le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS
provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe,
sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
ART. 17 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale o equiparata e di quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti e in particolare della L. 266/91 e del D.Lgs 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Art. 18 - NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more
dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge,
si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni
o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale
iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 15 del presente
Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da
esse derivante oggi vigente.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea Straordinaria
tenutasi in data 19 Febbraio 2006- e registrato presso l’ Agenzia delle
Entrate - Ufficio Bari 1 al n. 2915 in data 12 Aprile 2006 .